Aggiornato il
Legge di Bilancio 2026 · commi 126-128
Il contributo di 2 € sulle spedizioni extra-UE
È la piccola tassa italiana sui pacchi di basso valore che arrivano da fuori Europa. Partita a gennaio, cancellata a marzo per il primo semestre e rinviata altre due volte, oggi è attesa dal 1° dicembre 2026.
Cos’è
La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi da 126 a 128, istituisce un contributo di 2 € per ogni spedizione proveniente da paesi non UE con un valore dichiarato fino a 150 €, per coprire le spese amministrative della dogana.
Lo riscuote l’Agenzia delle Dogane al momento dell’importazione definitiva. Secondo la circolare ADM 37/2025 si applica:
- agli acquisti online dei consumatori;
- alle spedizioni destinate ad aziende e professionisti;
- alle spedizioni tra privati, anche senza carattere commerciale, come i regali.
Sono escluse le merci che i viaggiatori portano con sé e dichiarano a voce in dogana e, secondo la circolare 4/2026, le merci italiane che rientrano dopo un’esportazione temporanea.
Come si calcola la soglia dei 150 €
Per le dichiarazioni semplificate (H7), che dal 1° luglio 2026 si usano solo per gli acquisti online fino a 150 €, conta il valore intrinseco: il prezzo della merce senza spedizione e assicurazione, se indicate a parte. Per le dichiarazioni ordinarie, usate per aziende, regali, spedizioni tramite spedizioniere e acquisti online con origine preferenziale dichiarata, conta il valore in dogana, che comprende il trasporto fino al confine UE.
Una misura più volte rinviata
Il contributo è partito il 1° gennaio 2026 e nei primi mesi dell’anno è stato effettivamente riscosso. Il decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026 ha poi stabilito che non si applica alle merci importate prima del 1° luglio 2026, anche a quelle già sdoganate. Nessuna norma ha ancora chiarito se le somme già pagate saranno restituite.
In attesa della misura europea la data è stata spostata altre due volte: prima al 1° ottobre, poi, con l’articolo 4 del decreto n. 162/2026, al 1° dicembre 2026.
Chi lo paga
Il debitore è il dichiarante, cioè chi presenta la dichiarazione doganale. Per gli acquisti con IOSS è il venditore o il suo rappresentante, che può includerlo nel prezzo; negli altri casi lo anticipa il corriere e lo chiede al destinatario. Non essendo un diritto doganale, non si paga l’IVA sui 2 €.
Domande frequenti
Il contributo da 2 €: domande e risposte
Da quando si paga il contributo di 2 euro sui pacchi?
Secondo l’ultimo rinvio, dal 1° dicembre 2026. Il contributo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 ed è stato riscosso dal 1° gennaio 2026. A fine marzo il decreto-legge n. 38/2026 lo ha escluso per tutte le merci importate prima del 1° luglio 2026, comprese quelle già consegnate; la data è stata poi spostata altre due volte, l’ultima con l’articolo 4 del decreto-legge n. 162/2026. Potrebbe anche non partire mai: la Commissione europea chiede agli Stati di smettere di applicare le tasse nazionali di gestione quando si applica quella europea, attesa per novembre 2026.
Il contributo di 2 euro si paga per ogni articolo?
No, per spedizione. Una spedizione è l’insieme delle merci inviate insieme dallo stesso mittente allo stesso destinatario con un unico contratto di trasporto: cinque ordini nello stesso pacco con un solo codice di tracciamento sono una sola spedizione.
Il contributo si paga anche su Temu e Shein?
Sì, riguarda tutte le spedizioni extra-UE fino a 150 €. È dovuto da chi presenta la dichiarazione doganale: con l’IOSS è il venditore o il suo rappresentante, che può ricaricarlo sul prezzo; senza IOSS lo anticipa il corriere e lo chiede a te.
Sul contributo di 2 euro si paga l’IVA?
No. L’Agenzia delle Dogane ha chiarito (circolare 4/2026) che non è un diritto doganale ma un contributo alle spese amministrative, quindi non entra nella base imponibile dell’IVA.
Fonti
Norme di riferimento
- Agenzia delle Dogane: circolare 37/2025
Ambito di applicazione, definizione di spedizione, soggetti obbligati.
- Agenzia delle Dogane: circolare 4/2026
Natura del contributo (non entra nella base IVA) ed esclusioni.
- Agenzia delle Dogane: circolare 17/2026
Paragrafo 5: il contributo non si applica alle merci importate prima del 1° luglio 2026 (decreto-legge 38/2026).
- Commissione europea: domande e risposte sul dazio da 3 €
Le tasse nazionali di gestione devono cessare quando si applica quella europea.
- FiscoOggi: contributo spedizioni extra-UE
La rivista dell’Agenzia delle Entrate sui rinvii della misura.